APPROFONDIMENTO TECNICO SULLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
Sono due i riferimenti normativi principali: il d.P.R. n° 357/1997 e il d.P.R. n° 120/2003. Citiamo prima di tutto quanto contenuto sul sito ufficiale del Ministero: “La Valutazione di Incidenza ha la finalità di valutare gli effetti che un piano/programma/progetto/intervento/attività (P/P/P/I/A) può generare sui siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
Il percorso logico della Valutazione di Incidenza delineato nei documenti di indirizzo comunitario “Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)” e “Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE” è applicato e sviluppato nelle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA). La metodologia per l’espletamento della Valutazione di Incidenza rappresenta un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 3 fasi principali:
Livello I: screening – È disciplinato dall’articolo 6, paragrafo 3, prima frase. Si tratta del processo d’individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e della determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. In questa fase occorre determinare in primo luogo se il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile che dagli stessi derivi un effetto significativo sul sito/ siti.
Livello II: valutazione appropriata – Questa parte della procedura è disciplinata dall’articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, e riguarda la valutazione appropriata e la decisione delle autorità nazionali competenti. Essa consiste nell’Individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull’integrità del Sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.
Livello III: possibilità di deroga all’articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate condizioni – Questa parte della procedura è disciplinata dall’articolo 6, paragrafo 4, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l’articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all’articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono l’assenza di soluzioni alternative, l’esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per la realizzazione del progetto, e l’individuazione di idonee misure compensative da adottare.
Solo a seguito di dette verifiche, l’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza potrà dare il proprio accordo alla realizzazione della proposta avendo valutato con ragionevole certezza scientifica che essa non pregiudicherà l’integrità del sito/i Natura 2000 interessati.”


Cosa dicono, inoltre, le Linea Guida SNPA 28/2020 “Valutazione di impatto ambientale. Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale”?
“Nella documentazione dei progetti che interessano in modo diretto o indiretto le aree della Rete Natura 2000 devono essere forniti gli elementi relativi alla compatibilità dei progetti stessi con le finalità conservative previste dalla normativa vigente (DPR 357/97 art. 5, così come modificato e integrato dal DPR 120/03 art. 6).
Obiettivo:
a) la caratterizzazione degli habitat e delle specie per i quali i siti Natura 2000 sono stati istituiti. Essa è compiuta tramite lo studio della situazione reale dell’area, facendo riferimento ad ambiti territoriali e temporali adeguati alla tipologia e dimensione dell’intervento e della natura dei luoghi
b) l’individuazione e la stima dei possibili effetti che le azioni progettuali inducono su habitat e specie
c) l’individuazione, già nel corso della progettazione, di tutte le soluzioni progettuali e delle misure volte a mitigarne e/o compensarne gli effetti negativi sullo stato di conservazione dei siti
La valutazione di incidenza è effettuata secondo quanto segue:
a) Verifica (screening) per tutti i siti della rete Natura 2000 presenti nell’intorno del progetto in funzione della tipologia dell’opera, delle caratteristiche dei siti della rete Natura 2000 e del territorio interessato, considerando un raggio di 5 km dall’opera in progetto
b) Valutazione “appropriata” per i soli siti per i quali l’incidenza risulti significativa.
Lo studio per la valutazione di incidenza, effettuato singolarmente per ciascun sito, costituisce un allegato al SIA e contiene:
– una relazione tecnico-descrittiva del progetto
– il crono programma delle diverse fasi di attività
– la cartografia con l’ubicazione dell’opera in progetto, delle aree di cantiere ed eventualmente di deposito
– una breve descrizione ambientale del sito Natura 2000
– l’individuazione di eventuali criticità e fattori di pressione esistenti
– la caratterizzazione degli habitat di interesse comunitario (dir. 92/43/CEE all. I)
– la caratterizzazione delle specie faunistiche di interesse comunitario (dir. 92/43/CEE all. II e dir. 2009/147/CE all., con l’individuazione delle aree di importanza faunistica e degli habitat di specie
– l’elenco e la localizzazione delle specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario (dir. 92/43/CEE all. II)
– l’individuazione di altre specie o associazioni faunistiche e floristiche di interesse non ricomprese nei suddetti allegati
– la carta degli habitat sensu direttiva 92/43/CEE in scala 1:10000 o maggiore, con l’ubicazione dell’opera in progetto, le aree di cantiere e la relativa viabilità di servizio anche se temporanea
– la carta degli habitat di specie con la mappatura delle aree di importanza faunistica relative alle specie (dir. 92/43/CEE all. II e dir. 2009/147/CE all. I), con l’ubicazione dell’opera in progetto, le aree di cantiere e la relativa viabilità di servizio anche se temporanea
– la mappatura delle principali stazioni di presenza delle specie floristiche di interesse comunitario (dir. 92/43/CEE all. II)
– la documentazione fotografica.
Le analisi volte alla previsione degli effetti sono effettuate attraverso:
a) l’analisi delle possibili incidenze del progetto singolarmente o congiuntamente ad altri progetti su specie e habitat di interesse comunitario e quindi sulle finalità conservative del sito Natura 2000. Si deve inoltre tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali e della capacità di carico dell’ambiente
b) la valutazione della capacità di resilienza degli ecosistemi potenzialmente interferiti
c) la coerenza con le misure di conservazione del sito (ivi compresi i piani di gestione) eventualmente adottate dalle Regioni o Province Autonome interessate
d) individuazione delle interazioni con le altre tematiche (sorgenti di rumore, emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, acqua e suolo, alterazione dei circuiti idrici, cambiamenti climatici, eccetera) ed eventuali effetti cumulativi.
Per quanto riguarda le Mitigazioni e Compensazioni è necessario individuare, descrivere e approfondire con un dettaglio adeguato al livello della progettazione in esame:
a) le opere di mitigazione, che sono parte integrante del progetto, per la minimizzazione degli impatti rilevati
b) l’analisi di possibili soluzioni alternative
c) le opere di compensazione ambientale, qualora l’incidenza risultasse negativa e in assenza di soluzioni alternative, se il progetto dovesse realizzarsi ugualmente per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica (se in presenza di habitat o specie prioritarie, solo per esigenze connesse alla salute dell’uomo, alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l’ambiente), da attuarsi all’interno del sito Natura 2000, ai suoi margini, ovvero in un’area lontana
d) le opere di mitigazione e le opere di compensazione dovranno essere puntualmente localizzate definendone altresì la tempistica di attuazione.”
In conclusione, sembra evidente quando sussista l’obbligo della Vinca e i contenuti minimi della procedura. Si auspica un intervento ancora più attento del legislatore a perseguire i casi in cui non si ottemperi a tali obblighi con un sistema sanzionatorio ancora più chiaro e inflessibile nei casi in cui è dimostrabile un danno su uno dei fattori ambientali.
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