Il pentimento di un collaboratore deve esprimere un ravvedimento autentico

Francesco Balato 16/05/2024
Updated 2024/05/15 at 3:26 PM
11 Minuti per la lettura

Questo mese vorrei soffermarmi su un accadimento che ha destato notevole clamore per l’importanza e, potremmo dire, per il carattere “epocale” che potrebbe assumere. Mi riferisco alla notizia del pentimento del camorrista Francesco Schiavone, meglio conosciuto come Sandokan, personaggio che la storia giudiziaria di questo territorio ha consacrato come il temuto e indiscusso capo del clan dei casalesi. La notizia del pentimento, per molti inaspettata, ha subito ricevuto una risonanza nazionale ed è stata ripresa dai più importanti mezzi di informazione. Perché tanto clamore per il pentimento di un personaggio che negli ultimi 26 anni (l’ultimo arresto è del 1998) ha trascorso la sua vita in una cella di massima sicurezza e super controllato dal personale della polizia penitenziaria?  

Tutti, addetti ai lavori e non, si chiedono insistentemente in primo luogo la ragione di questo pentimento e, inoltre, cosa potrà raccontare di rilevante agli inquirenti che non si sappia già: insomma, quale serio contributo potrà offrire per l’accertamento della verità storica e, in prospettiva, di quella processuale. Circa le ragioni del pentimento, c’è chi afferma che sarebbe affetto da una grave malattia e, quindi, stanco del regime duro della carcerazione, ansioso di guadagnarsi i benefici della collaborazione. Chi ritiene che lo abbia fatto per lanciare il segnale di un’abdicazione: di voler cioè comunicare così la volontà di lasciare ad altri la guida del clan che quasi tutti – indiscutibilmente – ancora gli riconoscevano. Chi, e forse la parte più ampia, ritiene invece che il suo sia solo un disegno strategico. 

Il cittadino comune è solito affermare che molti (anche tra i più recenti “pentiti”) hanno compiuto la scelta di collaborare solo per un’utilità personale, consapevoli dei benefici che la legge accorda a chi collabora con la giustizia. Personalmente non so cosa aspettarmi da questa collaborazione. Sono comunque lieto che vi sia un desiderio di collaborare che, tuttavia, auspico che sia effettivo e sincero e frutto di un autentico “ravvedimento” dell’uomo oltre che del criminale. Mi auguro, insomma, che effettivamente l’uomo possa non solo svelare segreti rimasti inconfessati e ancora avvolti nelle tenebre (come ad esempio l’omicidio di Bardellino o particolari sull’inquinamento territoriale), ma soprattutto che risponda alle domande – spesso eluse dai più recenti e autorevoli collaboratori – sui beni accumulati dallo stesso e dagli uomini del suo clan e delineare, ove possibile, la nascita delle fortune di quel sottobosco di imprenditori, politici e colletti bianchi che hanno prosperato grazie al clan.  

Me lo aspetto perché, dopo tutto – e non va dimenticato – si tratta di precisi obblighi che la legge sui collaboratori di giustizia impone a chi decide di collaborare.  

I principali obblighi che la legge impone ai collaboratori di giustizia 

E vediamo rapidamente quali sono i principali obblighi che la legge in parola impone ai collaboratori. Parliamo del decreto legge n. 8 del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 62 del 1991, successivamente modificato soprattutto con l’intervento normativo del 2001. Si può tranquillamente sostenere che “collaborare con la giustizia” significa essenzialmente stipulare un patto con lo Stato, dal quale nascono obblighi precisi per lo stesso e per il collaboratore. Lo Stato si obbliga ad assicurargli “speciali misure di protezione” che spaziano dal concedergli una tutela rafforzata all’interno del carcere (se è detenuto), al concedergli eventualmente un’identità di copertura (cioè diverse generalità, in modo da non poter essere rintracciato); dall’accordargli riduzioni di pena, al concedergli benefici penitenziari che consentono di abbreviare la pena già irrogatagli e quindi di farlo uscire prima dal carcere (soprattutto con la concessione di permessi premio e della detenzione domiciliare).  

Dall’altro lato, e a fronte di questi diritti, il collaboratore assume precisi obblighi sui quali conviene soffermarci brevemente per comprendere che assumere la qualità di collaboratore anzitutto non è scontato, in quanto l’art. 9 della legge prescrive in linea generale che lo stesso deve poter dichiarare fatti «che abbiano carattere di novità e completezza o (…) che devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini (…)», e dall’altro, che una volta assunta tale qualità è necessario che si osservino regole precise, pena la revoca del “programma di protezione” e la perdita dei benefici. In primo luogo, l’art. 12 prescrive testualmente che il collaboratore assume l’impegno a non contattare né incontrare alcuna persona dedita al crimine, né alcune delle persone che collaborano con la giustizia; che deve specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati (anche indirettamente); che lo stesso è tenuto a versare il denaro frutto di attività illecite. 

La collaborazione è un patto che il pentito stipula con lo Stato 

Si comprende quindi che il patto impone al collaboratore di cambiare vita e quindi gli chiede espressamente di non essere più un mafioso/camorrista e di abbandonare tutte le frequentazioni con persone del circuito criminale.  

Inoltre, è preciso obbligo dello stesso di indicare tutte le sue possidenze (e quelle dei sodali) – anche quelle non direttamente a lui intestate ma comunque a lui riferibili – e in pratica di consegnarle allo Stato che provvederà all’immediato sequestro.  

Qui, purtroppo, l’esperienza giudiziaria insegna che spesso si tratta del primo obbligo violato o eluso dai collaboratori, i quali – come risulterà a chi frequenta le aule di giustizia – appaiono spesso generosi nel lanciare accuse contro i vecchi complici ma non altrettanto pronti e precisi quando si tratta di restituire il maltolto alla collettività. Ma, come si vede, si tratta di un preciso obbligo di legge del collaboratore.  

Il verbale illustrativo della collaborazione 

Tra l’altro, il celebre art. 16 quater della legge, introdotto nel 2001, impone al collaboratore – all’inizio del percorso – di sottoscrivere un verbale illustrativo della collaborazione, all’interno del quale, per gradi linee, esponga tutti i temi sui quali è in possesso di informazioni che potrà rivelare durante la collaborazione.  

Quest’ultima poi, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni, deve durare al massimo 180 giorni, nel senso che quelle rese tardivamente, cioè oltre questo periodo, appaiono inutili perché non potranno far prova dei reati sui quali il collaboratore ha riferito. Ancora, sempre il medesimo articolo prevede che se il collaboratore non comunica tutte le informazioni in suo possesso (incluse quelle sui beni), si vedrà, se del caso, revocare le misure speciali di protezione accordategli (comma 7).  

Sempre allo scopo di tutelare la genuinità e la veridicità delle dichiarazioni del collaboratore sono previsti espliciti divieti di contatti con altri collaboratori, ovvero con altri soggetti dediti al crimine. Se dovesse emergere che il collaboratore ha reso dichiarazioni poi accertatesi false o reticenti, è previsto un aumento della pena per il delitto di calunnia dallo stesso eventualmente commesso. 

Il senso ultimo delle norme è il ravvedimento del collaboratore 

Tutto il complesso di disposizioni ruota dunque attorno al principio di lealtà e, quindi, sul reale ravvedimento del collaboratore, e al contrario ogni atteggiamento malizioso o di riduzione delle proprie responsabilità o, comunque, volto a celare quanto effettivamente è a sua conoscenza, costituisce un fattore che dovrebbe far propendere per la revoca del programma di protezione e, quindi, per la rimozione della qualità di collaboratore, con la potenziale cancellazione di tutti i benefici (riduzioni di pena e del trattamento penitenziario ottenuti).  

La legge, come può notarsi, è equilibrata e mira a ottenere le preziose informazioni spesso in possesso dei collaboratori (non dimentichiamo che in molti casi hanno consentito di svelare realtà che altrimenti non sarebbero mai affiorate: si pensi a Buscetta per Cosa nostra o anche a celebri collaboratori nell’ambito della camorra nostrana) ma a condizione che il collaboratore sia affidabile, senza alternative.  

Conseguentemente, le istituzioni competenti dovrebbero essere inflessibili nei confronti di coloro (e ne sono purtroppo frequenti i casi) che, pur formalmente collaboratori, tengono, come usa dirsi, due piedi in una scarpa, continuando a fare i camorristi e fornendo le uniche e poche informazioni indispensabili a ottenere e conservare la qualità di collaboratore.  

È dunque un equilibrio molto sottile, ma considerato lo spirito chiaro della legge, come già emerge dalle poche norme richiamate, anzitutto gli inquirenti dovrebbero dimostrarsi intransigenti al cospetto di situazioni di (più o meno) celata strumentalizzazione della funzione. 

Essa infatti si risolve in una cocente violazione del patto con lo Stato e, sostanzialmente, in un atteggiamento immorale e ancora più criminale del collaboratore, che rischia anche di calunniare – come pure è accaduto – persone innocenti pur di accreditarsi come conoscitore serio e senza – dall’altro lato – offrire quelle preziose verità che davvero interessano per la ricostruzione di vicende rimaste oscure e, soprattutto, per recuperare i talora immensi e mai ritrovati capitali prodotti dalle mafie. 

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