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Correttivi al testo unico sulle fonti di energia rinnovabile: la sintesi del recente d.Lgs. n° 178/2025

Angelo Morlando 10/03/2026
Updated 2026/03/10 at 12:07 PM
7 Minuti per la lettura

È stato pubblicato il decreto legislativo che contiene le nuove disposizioni integrative al precedente d.Lgs. n° 190/2024, riguardante i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tale atto è anche sinteticamente indicato come Testo Unico sulle Fonti di Energia Rinnovabile, ossia “TU FER”. È composto complessivamente da 19 articoli e di seguito una sintesi dei contenuti ritenuti più interessanti.

ALL’ART. 1, agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sono stati aggiunti anche“quelli di accumulo e gli elettrolizzatori”, estendendo l’applicazione del precedente decreto.

ALL’ART. 2 si stabilisce che alcune limitazioni non si applicano alle “aree idonee individuate” e alle“zone di accelerazione”. Si ribadisce il concetto che le aree idonee e le zone di accelerazioni sono aree in cui i procedimenti devono essere semplificati e velocizzati.

ALL’ART. 3 si definisce “impianto ibrido” (combina diverse fonti di energia rinnovabile oppure un impianto di produzione di energia da una o più fonti rinnovabili combinato con un impianto di accumulo ovvero con un elettrolizzatore); si definiscono le “opere connesse” (sono le opere di connessione dell’impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione nelle predette reti dell’energia prodotta o accumulata, nonché le opere di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno per gli impianti di produzione di biometano o di idrogeno); si definiscono le “infrastrutture indispensabili” (opere o installazioni, anche temporanee, necessarie alla costruzione ovvero all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo asserviti ai medesimi).

L’ART. 5 del correttivo introduce due importanti novità all’art. 6 del precedente decreto. La prima è la seguente: “Ai fini della qualificazione dell’intervento e del regime amministrativo allo stesso applicabile, un progetto si intende unico qualora contempli più interventi relativi alla medesima fonte localizzati in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di interessi. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la potenza del progetto è pari alla somma della potenza riferita ai singoli interventi”. Tale adempimento non consente di spacchettare un intervento di grandi dimensioni in più interventi per andare sotto soglia e quindi accedere a procedure semplificate. La seconda è la seguente: “Per la realizzazione degli interventi di cui agli allegati A, B e C… il soggetto proponente predispone appositi sistemi di raccolta per le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici impermeabilizzate, temporanee e permanenti, derivanti dai medesimi, ivi comprese quelle relative a locali tecnici, piazzali o alla viabilità di accesso. La progettazione dei sistemi di cui al primo periodo tiene conto delle precipitazioni intense conseguenti anche ai cambiamenti climatici”. Sarebbe stato ulteriormente utile introdurre anche il rispetto del principio di invarianza idrologica e idraulica per ridurre al minimo il consumo di suolo, ma è comunque un passo avanti.

L’ART. 6 del correttivo introduce una novità importante ovvero: “Gli interventi di cui all’allegato A che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione… sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonché compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti”.

L’ART. 7 del correttivo, nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW, impone “un programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore all’1 per cento e non superiore al 3 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell’impianto, al netto del valore dell’energia eventualmente autoconsumata”. In precedenza il limite minimo percentuale era il 2% e non era chiaro a quale valore ci si dovesse riferire.

L’ART 8 del correttivo modifica l’art. 9 del precedente decreto estendendo la valutazione preventiva aggiungendo anche la valutazione d’incidenza. È stata aggiunta la possibilità che la disponibilità dell’area può risultare anche da contratti preliminari. È rafforzato l’obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto con l’analitica stima dei costi e con garanzie finanziarie.

L’ART. 10 stabilisce che nel caso di concessione di superfici pubbliche “il presente articolo non si applica nel caso di servitù relative ad attraversamenti, interferenze con opere e infrastrutture esistenti, sottoservizi od opere puntuali per la rete aerea”.

L’ART. 16 modifica l’allegato A e introduce la lettera “c-bis) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante su aree bagnate e bacini artificiali privi divincoli, con occupazione della superficie bagnata inferiore al 20 per cento”; modifica sostanzialmente la lettera e) consentendo “modifiche su impianti idroelettrici o di accumulo idroelettrico esistenti, abilitati o autorizzati che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, comportano variazioni in aumento della volumetria delle strutture e dell’area occupata dall’impianto esistente e dalle opere connesse non superiori al 15 per cento”.

In generale, si nutre il dubbio che i numerosi riferimenti al “d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, siano coerenti con la modifica proprio del TU Edilizia avvenuta con la recente Legge n. 182 del 2025. Tale decreto non risolve da solo però una complessa questione giuridica, in quanto la sentenza della Consulta n° 184/2025 ha fatto un po’ di chiarezza sulle aree idonee e sicuramente si avranno delle ripercussioni sull’iter del D.L. n° 175/2025. È da attendersi, pertanto, una prossima revisione per rendere finalmente il Testo veramente Unico.

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