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WhatsApp, i suoi messaggi sono prova in un processo

Davide Daverio 28/05/2021
Updated 2021/05/28 at 11:55 AM
4 Minuti per la lettura

Verba volant scripta manent” affermavano i latini. Questo antico proverbio, che trae origine da un discorso di Caio Tito al senato romano, insinua la prudenza nello scrivere, perché, se le parole facilmente si dimenticano, gli scritti possono sempre formare documenti incontrovertibili. Viviamo ormai nell’era dei “socials” e la comunicazione è sempre più pendente verso le “Apps” di messaggistica come “WhatsApp”, ovvero applicazioni che permettono agli utenti di inviare, attraverso chat, ogni sorta di contenuto, come per esempio, messaggi vocali, di testo e video, in modo immediato ma soprattutto gratuito.

Indice
I messaggi scambiati a mezzo WhatsApp vengono classificati come “documenti informatici”, e pertanto, ad essi è possibile applicare tutta la normativa di riferimento sia penale, che civile. In ambito civile, l’art. 2712 del Codice Civile, dispone che “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. Ciò significa che la copia cartacea di un documento informatico è una riproduzione al pari di una fotocopia, e che quindi, può essere considerata come prova solo se non contestata. In ambito penale, invece, l’art. 232 del Codice di Procedura Penale, stabilisce che “È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. Quando l’originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia”.Ormai anche la giurisprudenza ha dovuto cedere al fatto che la maggior parte delle comunicazioni non è più epistolare, ma per ragioni di convenienza o immediatezza, avviene a mezzo chat, e quindi, bisogna osservare, che tranne qualche decisione isolata, sono sempre più numerose le pronunce dei giudici (sia di merito che di legittimità) che attribuiscono il valore di prova agli SMS, agli MMS ed alle conversazioni avvenute a mezzo WhatsApp. Si va dal riconoscimento del debito, alla comunicazione di licenziamento, o all’ingiuria; ma ciò che occorre sottolineare è che tanto nel processo penale quanto in quello civile, è necessario mettere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria il terminale contenente le conversazioni, poiché in assenza del supporto informatico (gli smartphone o il pc) ai messaggi non potrà essere riconosciuto valore probatorio.

Per cui, ormai sovente capita che, a seguito di conversazioni avvenute tramite chat, si possano ricevere messaggi con contenuto minaccioso, espressioni offensive, oppure si possano ricevere messaggi che confermano un proprio credito da riscuotere. Ed allora ci si chiede: è possibile usare questi messaggi in un processo? Ed a che condizioni?

I messaggi scambiati a mezzo WhatsApp vengono classificati come “documenti informatici”, e pertanto, ad essi è possibile applicare tutta la normativa di riferimento sia penale, che civile. In ambito civile, l’art. 2712 del Codice Civile, dispone che “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. Ciò significa che la copia cartacea di un documento informatico è una riproduzione al pari di una fotocopia, e che quindi, può essere considerata come prova solo se non contestata. In ambito penale, invece, l’art. 232 del Codice di Procedura Penale, stabilisce che “È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. Quando l’originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia”.

Dal punto di vista processuale, l’acquisizione in giudizio delle prove contenute nei messaggi WhatsApp può avvenire secondo diverse modalità; si va dalla testimonianza allo screenshot, alla trascrizione con consegna dell’apparato, oppure al deposito di copia conforme dei messaggi.

Ormai anche la giurisprudenza ha dovuto cedere al fatto che la maggior parte delle comunicazioni non è più epistolare, ma per ragioni di convenienza o immediatezza, avviene a mezzo chat, e quindi, bisogna osservare, che tranne qualche decisione isolata, sono sempre più numerose le pronunce dei giudici (sia di merito che di legittimità) che attribuiscono il valore di prova agli SMS, agli MMS ed alle conversazioni avvenute a mezzo WhatsApp. Si va dal riconoscimento del debito, alla comunicazione di licenziamento, o all’ingiuria; ma ciò che occorre sottolineare è che tanto nel processo penale quanto in quello civile, è necessario mettere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria il terminale contenente le conversazioni, poiché in assenza del supporto informatico (gli smartphone o il pc) ai messaggi non potrà essere riconosciuto valore probatorio.

Pertanto, è estremamente importante prestare attenzione a ciò che si scrive in chat poiché le conseguenze non sembrano più essere di poco conto.

di Davide Daverio

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