Sexworkers e partita IVA: cosa cambia davvero con il nuovo codice ATECO

Paolo Cutillo 20/10/2025
Updated 2025/10/20 at 10:14 AM
8 Minuti per la lettura

Con l’introduzione del nuovo codice ATECO 96.99.92 apre le partita IVA per sexworkers, per la prima volta in Italia viene formalmente riconosciuta – almeno sul piano statistico e fiscale – un’attività fino a ieri in gran parte gestita al margine. Ciò significa che, potenzialmente, soggetti che operano come escort o prestatori di servizi sessuali possono aprire partita IVA, emettere fattura e dare un volto più “trasparente” alla propria operatività. Questo cambiamento non riguarda soltanto un aggiornamento burocratico, ma tocca questioni più profonde: quella della legalità, della tutela dei diritti, della privacy e del potere d’intervento dello Stato sulle “professioni” che finora erano collocate in una zona grigia.

Sul piano formale, il nuovo codice non significa che la prostituzione – come attività organizzata, gestita da terzi o in locali chiusi – diventi legale. La normativa italiana mantiene infatti il divieto delle case di tolleranza e del favoreggiamento della prostituzione. L’innovazione riguarda piuttosto l’“attività autonoma del singolo”, che opera in modo indipendente e consenziente, e al quale ora viene riconosciuta una possibilità di dichiarazione più regolare.

Conseguenze fiscali e previdenziali

Dal punto di vista fiscale, l’apertura della partita IVA per chi opera come prestatrice o prestatore autonomo di servizi sessuali significa che si possono emettere fattura verso il cliente, registrare ricavi, dedurre costi e versare contributi, contribuendo così a formalizzare un’attività che fino ad oggi era – nel migliore dei casi – soggetta a percezione forfettaria o sommersa. Il vantaggio è duplice: per lo Stato, la possibilità di recuperare gettito; per il singolo, l’accesso ad una “normalizzazione” economico-amministrativa.

Tuttavia, l’accesso a tale “normalizzazione” non è privo di ostacoli. Aprire una partita IVA comporta obblighi: contabilità, versamenti, tassazione, responsabilità. E chi decide di non farlo – o non può farlo in condizioni adeguate – continua a restare in una condizione di marginalità. Inoltre, sebbene il codice ATECO renda possibile la fatturazione, restano tutti i limiti legati alla natura reale e concreta dell’attività: deve essere autonoma, consenziente, senza organizzazione di terze parti. In altre parole, se un’agenzia organizza o coordina, si riapre tutto l’armamentario repressivo della legge.

Privacy, clienti e contratto implicito

Uno dei nodi più critici riguarda la tutela della privacy del cliente e del prestatore. L’emissione di una fattura implica transazione tracciabile: nome, dati, natura della prestazione (anche se descritta in modo generico), importo. Per una prestazione sessuale – per quanto autonoma – questa tracciabilità può generare timori concreti: di esposizione, di stigmatizzazione, di accessi indesiderati. È un versante che solleva dubbi dal punto di vista della riservatezza e della protezione dei dati personali.

I clienti potrebbero chiedersi quanto “pubblica” diventi la loro transazione, e i prestatori quanto debbano esporsi. La questione è resa più complessa dal fatto che, pur essendo l’attività consentita se autonoma e consenziente, viene accompagnata da una serie di adempimenti che prima non esistevano. Anche il cliente, di fronte a una fattura, potrebbe trovarsi in una zona grigia dal punto di vista morale o sociale: pur non essendovi reato per la prestazione in sé fra adulti consenzienti, l’impatto sociale dell’operazione può essere elevato.

Legalità reale o pretesa di normalizzazione?

Un aspetto centrale è: questa riforma rende l’attività “normale”? Non completamente. Il quadro normativo italiano continua a vietare lo sfruttamento, l’organizzazione e il reclutamento coattivo. Ciò significa che, sebbene l’attività autonoma sia ora dotata di codice fiscale, rimane sotto osservazione ogni forma di intermediazione. Un’agenzia che organizza prestazioni, gestisce contatti o locali, può essere indiziata di favoreggiamento o sfruttamento.

In sostanza, la norma sembra orientata a fare emergere dal sommerso la prestazione autonoma e isolata, ma evita di legittimare un modello organizzato. Ne consegue che per molti operatori la “normalizzazione” sarà solo teorica: se rimane il timore di controlli o di ricadere in pratiche vietate, la scelta potrebbe restare l’attività informale.

Aspetti sociali e culturali

La novità ha anche un forte significato culturale. Rendere possibile l’emissione di fattura significa attribuire all’attività una dimensione economica simile ad altre libere professioni. Ciò può modificare la percezione sociale: da “il mestiere che non si dice” a “lavoro riconosciuto – pur con limiti”. Si tocca il tema della dignità del lavoro, del diritto a una forma di tutela e, contestualmente, della responsabilità di chi opera in un campo delicato come il sesso.

Allo stesso tempo, la misura può provocare reazioni contrastanti: da una parte chi applaude la trasparenza e la tutela, dall’altra chi teme che si prospetti una mercificazione esplicita dell’intimità o che si dia luogo a una “legalizzazione implicita” che apre la strada a dinamiche di sfruttamento. Non va dimenticato che la realtà delle prestazioni sessuali è variegata: include situazioni libertarie e consensuali, ma pure casi di vulnerabilità o costrizione. Il rischio è che una normativa neutra non basti a distinguere efficacemente tra queste condizioni.

Guardando avanti, restano vari interrogativi. Come saranno applicati i controlli fiscali? Quale sarà l’atteggiamento dell’Agenzia delle Entrate rispetto a queste posizioni? E ancora: come verranno tutelati i prestatori rispetto a sicurezza, violenza, sindacalizzazione o diritti? Il codice ATECO è una porta aperta, ma non è una garanzia automatica.

Inoltre, come si evolverà la contrattazione con i clienti? Ci sarà un obbligo reale di fattura o resterà una scelta? E quali saranno le reazioni del mercato – e della società – quando emergeranno le prime partite IVA di questo tipo? Infine, quale sarà la risposta della normativa penale e amministrativa: si accetterà un’attività che era considerata marginale come “normale”, o si manterrà il regime di eccezione?

Tra libertà e privacy

La riforma rappresenta un passo significativo verso l’emersione di un fenomeno complesso e spesso nascosto. Permette, almeno in astratto, a chi opera in proprio come escort o prestatore di prestazioni sessuali autonome di partecipare al circuito economico e fiscale legale. Ma la strada è ancora lunga: permangono dubbi concreti su privacy, tutela, applicazione e sul fatto se davvero si stia normalizzando o semplicemente regolamentando uno spazio che resta profondo e delicato. In questo scenario, l’equilibrio tra libertà individuale, tutela dello Stato e protezione dei soggetti più vulnerabili sarà decisivo.

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