parcheggio selvaggio condominio

Parcheggio selvaggio in condominio: è reato?

Redazione Informare 09/11/2022
Updated 2022/11/09 at 12:17 AM
3 Minuti per la lettura

Con una recentissima pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del parcheggio selvaggio in condominio, ovvero della eventuale fattispecie delittuosa che si verifica nel caso in cui si parcheggi la propria autovettura all’interno del cortile condominiale, impedendo ad altri condomini di accedere al proprio box auto.

Parcheggio selvaggio in condominio: il caso del Tribunale di Salerno

La vicenda trae origine dal fatto che due condomini, con una condotta perdurante, parcheggiavano la propria autovettura all’interno del cortile condominiale, impedendo ad altri due condomini di accedere al proprio box auto.

Il Tribunale di Salerno condannava gli imputati per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 e 610 del codice penale; ovvero, per concorso nella commissione del reato di violenza privata in forma continuata, poiché, fin dal 2010, gli imputati avevano in più occasioni parcheggiato la propria auto nella corte condominiale, in modo da impedire ad altri condomini (parti offese) l’accesso al proprio box auto. Gli imputati, venivano altresì condannati al risarcimento danni nei confronti delle parti civili. In sede di appello, la Corre territoriale riformava parzialmente la sentenza del giudice di prime cure. Gli imputati ricorrevano per Cassazione.    

Con sentenza n. 37091/2022, la Suprema Corte di Cassazione, Quinta sezione penale, stabiliva che “Quanto alla configurabilità del delitto di violenza privata, va ricordato come pacificamente la condotta ascritta agli imputati – consistente nel parcheggiare la propria vettura all’interno del cortile condominiale in modo da impedire alle persone offese di poter liberamente accedere al box auto di loro proprietà – integri pacificamente la fattispecie di cui all’art. 610 cod. pen. contestata, atteso che il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona offesa della libertà di determinazione e di azione”. Per tali motivi, nonostante la condotta fosse da riferire ad un unico episodio, per intervenuta prescrizione rispetto ai precedenti episodi delittuosi, rigettava il ricorso condannando gli imputati al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, delle spese processuali, oltre che delle spese di difesa sostenute dalle parti civili.

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