Il condòmino del piano terra paga le spese per l’ascensore?

Davide Daverio 17/07/2021
Updated 2021/08/30 at 10:24 PM
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Il condòmino del piano terra paga le spese per l’ascensore?

Sempre più spesso i condòmini si chiedono quali siano i criteri di ripartizione delle spese per le parti comuni di un condominio, e sovente si ripresenta il solito quesito, ovvero: gli inquilini o i proprietari dell’appartamento sito al piano terra, devono contribuire alle spese per l’ascensore nonostante non ne facciano uso?

La regola generale per le spese in condominio è sancita dall’art. 1123 c.c., il quale, al comma 1 dispone che “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.

Ed allora, ci si domanda cosa accade se i condòmini fanno uso in diversa misura della cosa. Soccorre, in tal caso, il comma 2 del medesimo articolo, prevedendo che “Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne”. Si badi bene, la ratio di tale disposizione fa riferimento “all’uso potenziale” della cosa comune da parte del condòmino, e quindi, a nulla rileva il fatto che egli non ne faccia un uso quotidiano.

Pertanto, visto che il condòmino (anche se vive al piano terra) può usare l’ascensore per accedere alle parti comuni dell’edificio (es. tetto o lastrico solare), deve contribuire al pagamento delle spese.

Ma in che misura? Deve pagare allo stesso modo degli altri condomini dei piani superiori? La risposta a tali quesiti si rinviene nel disposto dell’art. 1124 c.c., il quale, stabilisce due criteri di riferimento in ordine al riparto delle spese, prevedendo che: “Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo”.

Ed allora, il condomino dell’immobile sito al piano terra dovrà pagare le spese (sia di manutenzione che di rifacimento) dell’ascensore (art. 1123 c.c.), ma vedrà dimezzata la propria contribuzione giacché egli pagherà solo in base al primo criterio, ovvero solo in base al valore (espresso in millesimi) della propria unità immobiliare (art. 1124 c.c.), avendo, quest’ultima, un altezza dal suolo pari a zero.

Si badi bene, però, che le disposizioni appena citate, possono trovare deroga o in un regolamento condominiale di tipo contrattuale, o in una decisione assembleare adottata all’unanimità.

di Davide Daverio

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