Il contrasto all’abusivismo edilizio non ha più confini, penetra anche nel codice antimafia nella parte relativa alla gestione e alla conseguente destinazione degli immobili dopo la confisca. Il nuovo principio introdotto dal nuovo decreto sicurezza afferma sostanzialmente che, se un immobile è abusivo e le irregolarità sono insanabili, la presenza di una confisca di prevenzione non è d’ostacolo all’abbattimento del bene. È una svolta netta, che corregge una delle distorsioni più gravi della normativa previgente: quella per cui lo Stato, dopo la confisca, si ritrovava a farsi carico di immobili illeciti, non recuperabili né destinabili, divenuti zavorra per l’amministrazione giudiziaria e per l’interesse pubblico. I punti chiave della nuova disciplina sono i seguenti.
Novità nel Codice Antimafia: cosa cambia per gli immobili abusivi
Con il decreto-legge n. 48 dell’11 aprile 2025, convertito dalla legge n. 80 del 9 giugno 2025, sono state introdotte importanti modifiche al Codice Antimafia, in particolare per quanto riguarda la gestione e la destinazione dei beni immobili sequestrati e confiscati, in presenza di abusi edilizi insanabili. L’amministratore giudiziario ha ora l’obbligo di segnalare, nella relazione prevista dall’art. 36, la presenza di eventuali abusi edilizi non sanabili sugli immobili sequestrati. A tal fine, dovrà interfacciarsi con gli uffici comunali, che devono fornire risposta entro 45 giorni.
Se l’accertamento non è ancora completato al momento del deposito della relazione, l’amministratore dovrà comunque portarlo a termine e comunicarne gli esiti. Queste verifiche servono a stabilire se un immobile, in caso di confisca, debba essere demolito. In presenza di abusi gravi e non sanabili, infatti, la nuova normativa punta a evitare che tali beni rimangano in custodia a lungo, con costi elevati e nessuna reale possibilità di recupero. Il nuovo art. 40, comma 1-bis, stabilisce che, una volta accertata l’insanabilità dell’abuso e pronunciata la confisca, il giudice delegato ordina la demolizione dell’immobile a spese del soggetto destinatario del provvedimento. In questo caso, il bene non entra nel patrimonio dello Stato. Il terreno su cui sorgeva l’edificio, invece, viene acquisito al patrimonio indisponibile del Comune competente. In tal modo, l’ente locale ottiene un suolo “pulito”, pronto per un futuro utilizzo, evitando l’onere di gestire strutture inutilizzabili o irregolari.
La norma prevede anche l’applicazione delle disposizioni del Testo Unico dell’edilizia (DPR n. 380/2001) per gli interventi abusivi su terreni dello Stato. Se l’abusività insanabile emerge dopo la confisca, cioè nel corso della fase di destinazione del bene, l’Agenzia per i beni sequestrati e confiscati può attivare un procedimento incidentale, secondo l’art. 666 del codice di procedura penale. Sarà poi il giudice delegato a disporre l’eventuale demolizione, seguendo la stessa procedura dell’art. 40, comma 1-bis.
Un nuovo imperativo: rigenerazione del preesistente e consumo ragionevole del suolo
È inevitabile una riflessione generale che dovrebbe entrare nei pensieri di ogni cittadino e di ogni istituzione. L’approccio della legislazione sul fenomeno degli immobili abusivi diventa sempre più severo. L’esito naturale e inesorabile degli abusi insanabili sarà quello degli abbattimenti: non vi sono alternative. Lo Stato sembra dire a tutti: “attenti all’attività costruttiva! Considerate che – ferme le caratteristiche dell’abuso che vanno appurate ovviamente caso per caso -, il rimedio naturale per gli abusi è l’abbattimento, cioè il ripristino della situazione precedente alla realizzazione degli immobili”. È un principio di civiltà che subentra a decenni di tendenze di tolleranza rispetto a pratiche scellerate che hanno visto interi territori martoriati dall’attività di edificazione da molti (a torto) considerata come se fosse praticamente libera.
Il territorio è risorsa scarsa; il suo governo comporterebbe la necessità di ubbidire al principio di consumo ragionevole del suolo. Le speculazioni economiche legate alle costruzioni, molto spesso non collegate a concrete esigenze abitative che pur esistono, ma al solo desiderio di arricchimento dei protagonisti della filiera, appaiono oggi in contrapposizione netta con i nuovi e sempre più consolidati trend normativi e, direi, con un’esigenza di sopravvivenza collettiva.
Oggi l’imperativo è rigenerare il più possibile, in un’ottica ambientalistica (si veda l’articolo di giugno sulla direttiva case green); curare l’esistente e non costruire nuovi edifici senza ragionevoli necessità. L’imperativo inoltre è anche abbattere, cioè rimuovere gli scempi del passato. Con il nuovo decreto sicurezza, anche la normativa antimafia si adegua: la confisca non sarà più un ostacolo burocratico all’abbattimento degli immobili abusivi. Al contrario, d’ora in avanti, dovrà favorire una rapida risoluzione, con la demolizione immediata di quei beni che presentano abusi insanabili.
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