Vaccinazione anti Covid-19 per i minori: chiarimenti in caso di disaccordo dei genitori
In Italia sono quasi 638.000 i casi di bambini ed adolescenti colpiti dal Covid-19, e 26 sono stati i decessi. Il bilancio non è rincuorante se solo si pensa che – secondo la Società Italiana di Pediatria – sul totale dei casi positivi, il 5,5% riguarda la fascia di età 0-9 anni, mentre il 9,6% riguarda la fascia di età 10-19 anni.
Con l’estensione della facoltà di vaccinarsi ai giovani appartenenti alla fascia d’età 12-18 anni vi è stato un aumento dei contenziosi tra genitori, o tra genitori e figli, in merito alla vaccinazione. Sempre più spesso capita che uno dei genitori sia contrario alla vaccinazione, o che i figli minori, allettati dalla prospettiva di “tornare liberi”, vogliano sottoporsi a vaccinazione contro la volontà dei genitori.
Fin quando entrambi i genitori sono contrari o favorevoli alla vaccinazione, ed il figlio non si oppone a tale decisione, nulla quaestio, poiché per sottoporre a vaccinazione un minore occorre il consenso di ambedue i genitori. Il problema si pone in tutta la sua dimensione, sia quando i genitori, indipendentemente dall’essere sposati, separati o divorziati, manifestino diverso consenso in merito, sia quando il figlio sia contrario alla decisione dei genitori.
In caso di disaccordo tra genitori, qualora la coppia non giunga ad un accordo, bisognerà ricorrere al tribunale per i minorenni che, sentiti i genitori ed il minore (nelle modalità previste dalla legge), adotterà le opportune decisioni in merito.
In caso di genitori separati o divorziati occorrerà adire il giudice ordinario (anche in pendenza di giudizio). Procedure più o meno analoghe valgono anche per il caso in cui il minore sia propenso alla vaccinazione ma i genitori siano contrari.
Diversa, invece, è la situazione del cosiddetto “grande minore”, ovvero di colui il quale si colloca nella fascia di età tra 14 e 18 anni. L’ordinamento italiano prevede che il quattordicenne possa riconoscere il figlio naturale ed il sedicenne possa “emanciparsi”, e quindi contrarre matrimonio. In casi del genere il parere del minore conta parecchio, e pertanto, quest’ultimo potrà anche rivolgersi ai servizi sociali competenti per territorio o agli appositi uffici della Procura della Repubblica, per intraprendere l’azione giudiziaria più appropriata innanzi ai competenti organi giurisdizionali.
di Davide Daverio