Ne riportiamo parte del testo:
1. Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno puo’ essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l’imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma. Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al primo comma, all’esito positivo delle condotte riparatorie.
2. Le disposizione dell’articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l’estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Cerchiamo di comprendere meglio.
La Convenzione di Istanbul (sottoscritta in Italia il 27 settembre 2012) è un trattato internazionale dai più elevati standard nel contrasto e nella prevenzione della violenza di genere, della protezione delle vittime e della criminalizzazione dei responsabili. Definisce le diverse tipologie di violenza (violenza di genere, violenza contro le donne, violenza domestica) e ne analizza le diverse angolazioni: prevenzione, sostegno alle vittime, punizione degli autori, comportamenti politico-sociali da adottare per l’eliminazione della violenza contro le donne.
La Riforma Orlando interpreta dunque liberamente il più intrinseco significato della Convenzione, volta alla tutela psico-fisica delle vittime, alla esemplare condanna dei persecutori, all’impostazione di una trama sociale di pari rispetto tra i generi e si inventa la ‘cauzione assolutoria’, inserendo l’estinzione di reati procedibili a querela (compreso lo stalking) con il pagamento di somme di denaro alle vittime, anche in caso di opposizione delle stesse. Basterà in sintesi un risarcimento in denaro che sia ritenuto congruo dal giudice (il giudizio di congruità della somma è discrezionale e privo di parametri legislativi), che può essere rateizzato, che si può ottenere anche dopo una condanna con sentenza di primo grado e di appello e che non lascia tracce sul certificato penale. Un’assoluzione piena e la benedizione a proseguire nel libero cammino della persecuzione, nonostante 4 donne vengano uccise in 2 giorni, nonostante le Autorità invitino a denunciare soprusi e violenze con spot di grande impatto. La nostra sottodimensionata ‘Italia che comanda’ si mostra costantemente impreparata, più abile a individuare scappatoie alla propria inettitudine che soluzioni reali. Al legislatore non resta che l’azione deflattiva volta a eliminare i contenziosi per ridurre il carico di lavoro dei Tribunali, perchè in fondo si parla solo di donne vessate. E sovente massacrate.
di Barbara Giardiello
barbara.giardiello05@gmail.com