Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, c.d. Decreto semplificazione), come convertito nella Legge n.120/2020, ha istituito il Sito di interesse nazionale (SIN) dell’Area Vasta di Giugliano (Napoli).
La legge di conversione, all’art. 53, co.3, riporta, quale caratterizzazione di massima dell’area e motivazione alla istituzione del SIN, “… area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti”, e per quanto riguarda la perimetrazione: “… con successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla perimetrazione della predetta area».
Pertanto, l’iniziativa per la perimetrazione del SIN è posta in capo al Ministero della transizione ecologica (MiTE), nel caso di specie alla competente Direzione Generale per il risanamento ambientale, DG RIA.
La perimetrazione è necessaria e preliminare rispetto a qualsiasi intervento nel sito, in quanto è necessario definire i confini del territorio campano all’interno dei quali la competenza del procedimento amministrativo, sottratta alla Regione Campania (come prevede la norma in via ordinaria), è in capo allo Stato, ovvero al MiTE.
Fino al 2013 l’area del SIN istituito con il DL Semplificazione era compreso nell’ex SIN del «Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano», prima della sua declassificazione a sito di competenza regionale, assieme ad altri SIN di area vasta, avvenuta con il decreto 11 gennaio 2013.
L’art. 252, comma 3, del D.lgs. 152/2006, a proposito della procedura di perimetrazione, riporta che: «Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili».
Pertanto, ai fini della procedura di perimetrazione, questa è d’impulso del MiTE, DG RIA, che dovrà attivare una istruttoria con il coinvolgimento dei Comuni interessati, della Regione Campania e Città Metropolitana, con la partecipazione inoltre dei proprietari delle aree ricadenti nel SIN.
La perimetrazione, dopo la fase istruttoria, sarà definita e approvata con decreto a firma del Ministro della transizione ecologica. Non risulta allo stato che sia stata formalmente avviata tale procedura istruttoria.
Per quanto riguarda le attività di bonifica nel SIN, l’Amministrazione statale è individuata quale autorità competente del procedimento amministrativo e ad essa sono attribuiti i poteri riconosciuti alla Regione dall’art. 242 del D-lgs. 152/2006. In attuazione del principio “chi inquina paga”, la realizzazione degli interventi è in ogni caso in capo al soggetto responsabile della contaminazione, che va individuato ai sensi dell’art. 244 del D.lgs. 152/2006 con istruttoria condotta dalla Provincia.
La bonifica è invece rimessa al MiTE «nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato» (art. 252, comma 5, TUA).