Codice rosso: segnale di pericolo, di allarme.
Codice rosso è la nuova legge che modifica il codice di procedura penale e che si pone come strumento a forte sostegno delle donne vittime di violenza domestica e di genere. In Parlamento sono stati 197 i punti verdi a segnare il lascia passare, 37 astenuti, zero i contrari.
È inutile nascondere dati inequivocabilmente chiari o cadere nella trappola di astrusi ragionamenti fondati su bizzarre idee sociali, il femminicidio è un problema che merita una attenta analisi.
Le statistiche raccontano di 150 donne uccise e circa l’85% sono classificabili come femminicidio ed è tremendo pensare che quasi il 70,2% si verifica all’interno del nucleo familiare, luogo per antonomasia di sicurezza, conforto, e che invece muta in una trappola.
In sostanza, è la coppia l’ambito più a rischio per le donne: 1.426 vittime di coniugi, partner, amanti o ex partner il che equivale al 66,1% dei femminicidi familiari ed al 47,6% del numero complessivo di donne uccise.
Era necessaria una svolta che sarà ora oggetto di analisi individuandone meriti e ponendo qualche dubbio. Il provvedimento “Codice rosso” si caratterizza per la celerità: Stop alle lungaggini ed alle inefficienze.
È previsto che le denunce dovranno essere prese immediatamente in carico dalla polizia giudiziaria, che comunicherà tempestivamente le notizie di reato relative a maltrattamenti, stalking, violenza sessuale e lesioni aggravate compiute all’interno del nucleo familiare o tra conviventi, al pubblico ministero, il quale entro 3 giorni, dovrà sentire la presunta vittima.
Una volta ascoltata, le indagini scatteranno subito. Nel caso venga accertata la violenza, il responsabile potrà essere condannato ad una pensa detentiva dai tre ai sette anni; la pena potrà essere aumentata fino alla metà se la violenza è avvenuta davanti ad un minore, ad un disabile o ad una donna incinta, o se l’aggressione è armata.
La finalità è eliminare i tempi, talvolta, lunghi della giustizia, accelerare l’avvio del procedimento penale e delle misure preventive per allontanare la persona violenta dalla vita della sua vittima. Ma attenzione, può essere un’arma a doppio taglio: nei giorni immediatamente successivi le vittime sono in stato di confusione, di avvilimento e di paura che spesso portano ad una ritrosia nel denunciare e quindi occorre che vengano correttamente assistite e per nulla abbandonate anzi, spronate se è necessario.
La partecipazione attiva delle forze dell’ordine ha portato all’elaborazione di corsi mirati finalizzati alla prevenzione ed al rapido intervento.
È stato introdotto il reato di “deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”, che dispone la reclusione da otto a quattordici anni. Se lo sfregio causa la morte del danneggiato, la pena è l’ergastolo. Inoltre, al condannato viene data anche l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio relativo alla tutela, alla curatela ed all’amministrazione di sostegno, ed in più sarà più difficile ottenere benefici come l’assegnazione di lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione.
Anche qui, occorre una riflessione: uno scontro tra il neo art. 583 quinquies del codice penale e l’art. 69 del medesimo codice che potrebbero portare ad applicazioni irrazionali e paradossali.
Ad esempio, in caso di colluttazione, la rottura del setto nasale risulterebbe una lesione permanente all’armonia del viso e quindi si subirebbe la nuova sanzione da contenuti più rigidi, mentre in caso di danno, anche grave, che però non comporti una deformazione del viso, troverebbe applicazione l’art. 69 e quindi colui che ha commesso il fatto avrebbe trattamento sanzionatorio che potrebbe teoricamente, di base, oscillare anche tra i soli sei mesi ed i tre anni.
Qualcosa non va, la disparità di trattamento appare chiara.
In codice rosso viene introdotto anche il reato di “revenge porn”, e cioè di vendetta pornografica. Creato per gli ormai frequenti casi di pubblicazione o minaccia di materiale privato tramite web, ed ora anche l’Italia come altri paesi si è dotata di una normativa ad hoc.
Chiunque diffonda, consegni, ceda, invii o pubblichi foto o video a contenuto sessuale di una persona senza il consenso della stessa, rischia da uno a sei anni di carcere e la multa fino da 5 a 15mila euro.
Trattandosi di un delitto, è necessario che sul piano soggettivo venga dimostrato il dolo di colui che pone essere la condotta di registrazione e la successiva divulgazione. Pare che il legislatore abbia voluto lasciare uno spiraglio a chi riesca a dimostrare di non aver voluto recare danno alla vittima, tuttavia l’onere probatorio appare alquanto complicato.
Aumentano le pene per pene per chi commette stalking o violenza sessuale. Nel primo caso la pena detentiva passa dai 6 mesi-5 anni al minimo di un anno e massimo di 6 anni e 6 mesi, mentre nel secondo, le pene passano a 6-12 anni, quando la reclusione minima è di 5 anni e quella massima di 10.
I matrimoni sotto coercizione non sono tollerati. Verranno puniti con una pena da uno a cinque anni chi induce un altro a contrarre matrimonio usando violenza, minacce o approfittando di un’inferiorità psico-fisica o per motivi religiosi. Se l’autore del fatto coinvolge un minorenne la pena aumenta a 2-6 anni ed è aggravata della metà se danneggia un minore di 14 anni.
Le disposizioni continuano ed è consigliato venga letta la Legge, ma due riflessioni sono ancora doverose.
La prima ci porta a chiedere perché se c’è il Codice Rosso, i fondi stanziati per i centri antiviolenza sono stati sforbiciati? Inoltre c’è il ritardo nello stanziamento dei fondi alle Regioni e nell’attuale legge di bilancio, c’è un taglio di 500 mila euro di risorse stanziate per il prossimo triennio nel Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
La seconda è di carattere generale: le pene servono, sono una necessità ma non bastano. Occorre istruire le menti, educarle al rispetto comune, alla libertà dell’altro. Tutto è lecito purché ci sia condivisone di intenti preservando il rispetto della propria e della altrui intimità.
di Salvatore Sardella