Il Jobs Act (D.Lgs. 23/2015) e la Legge Fornero (legge n. 92/2012) hanno reso profondamente instabile il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la conseguenza che forti dubbi sono incorsi circa la prescrizione dei diritti da far valere a seguito di cessazione del rapporto, come quello relativo ai crediti da lavoro.
Crediti da lavoro: cosa prevede la legge
La normativa sostanzialmente prevede che i crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato si prescrivano in 5 anni, ma la domanda è: da quando inizia il decorso del tempo? Dal momento della cessazione del rapporto di lavoro o quando lo stesso è ancora in corso?
Il caso
La Corte di Cassazione, investita della questione a seguito di ricorso proposto da alcune lavoratrici di una società, che chiedevano il riconoscimento del diritto al compenso per lavoro straordinario notturno non retribuito, ha pronunciato la sentenza n. 26246/2022 che contiene un importante principio in materia.
La Corte d’Appello aveva ritenuto che il tempo della prescrizione cominciasse a decorrere col rapporto ancora in corso. Di diverso parere sono stati gli Ermellini, i quali, hanno stabilito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.