Il 21 dicembre 2017, con l’ultima deliberazione in sede legislativa della VIII Commissione del Senato della Repubblica, è stata approvata all’unanimità la Legge quadro sulla mobilità ciclistica.
Il testo non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ma è utile fornire alcune preliminari indicazioni come emergono dal testo rinvenibile dal sito del Senato della Repubblica.
Obiettivi e Principi generali
La legge, ancora senza numero, sarà conosciuta come Legge Decaro-Gandolfi dal nome dei parlamentari che l’hanno presentata e promossa in un iter durante qualche anno e si pone l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l’attività turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia.
Il valore culturale non è di poco conto. Si pone il veicolo ed il suo uso al centro della quotidianità e di un sistema di valorizzazione turistico del territorio. Valorizzazione dell’uso ordinario e straordinario della bicicletta.
Si rileva che è introdotta, addirittura, una modifica all’articolo 1 del codice della strada. Al comma 2 dell’articolo 1 «al principio della sicurezza stradale» sostituito con «ai princìpi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile» e dopo le parole: «fluidità della circolazione» aggiunto «; di promuovere l’uso dei velocipedi». Pertanto da oggi in poi il nostro codice stradale inizia così:
Art. 1 Principi generali
- La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
- La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione, di promuovere l’uso dei velocipedi.
Il codice della strada, al Titolo III, classifica i veicoli ed inserisce la bicicletta nei velocipedi. Un breve richiamo giuridico non farà male all’esposizione.
Il legislatore nella disciplina della circolazione si occupa fondamentalmente di 3 cose:
- Il luogo in cui avviene = strada
- Colui che la determina = conducente o pedone
- Lo strumento con cui avviene = veicolo
Il veicolo è una macchina di qualsiasi specie (a eccezione di giocattoli e ausili medici) che circola sulla strada guidata da un uomo (molti guidano come animali e questo è uno dei problemi). I veicoli sono: a braccia; a trazione animale; velocipedi; slitte (anche le slitte; ciclomotori; motoveicoli; autoveicoli; filoveicoli; rimorchi; macchine agricole; macchine operatrici ed una categoria residuale denominata “con caratteristiche atipiche”.
Il velocipede (il terzo nell’elencazione del codice della strada) è nell’uso comune il nome attribuito all’antenato dell’odierna bicicletta. Oggi si intendono per tali non solo questa ma anche i risciò, le biciclette a quattro ruote in uso specialmente nelle località turistiche marine, i monopattini, i carri leggeri a tre ruote montati sul retrotreno di una bicicletta, ecc.
Ma per essere precisi la definizione normativa è la seguente: “veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenzanominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. 2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.”
Ricordo che fino a pochi anni fa gli strumenti di pianificazione dei movimenti erano costituiti da piani di intervento sulle infrastrutture (il termine di viabilità la dice lunga), l’attenzione era sul contenitore (importante ma non esaustivo), oggi si parla di mobilità e di piani di mobilità ed ancora di più mobilità sostenibile.
La “mobilità sostenibile” è la parafrasi della definizione di sostenibilità del Rapporto Brundtland delle United Nations “Our Common Future” (1987) ovvero “un sistema di mobilità in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza arrecare danno alle generazioni future, nelle tre componenti: sociale, economico e ambientale” e la “mobilità dolce” un equivalente intendendola come “un sistema che consente di spostarsi con soluzioni ecocompatibili nel pieno rispetto dell’ambiente, spostarsi senz’auto e senza stress”.
Gli aspetti salienti sono i seguenti:
- Istituzione di un piano generale della mobilità ciclistica
- Costituzione della rete ciclabile nazione,
- Piani regionali e piani comunali chiamati “biciplan”
- Introduzione di nuovi termini e categorie giuridiche (a) ciclovia; b) rete cicloviaria; c) via verde ciclabile o greenway; d) sentiero ciclabile o percorso natura; e) strada senza traffico; f) strada a basso traffico; g) strada 30, velostazioni) e, in particolare definizione e qualificazione, delle ciclovie.
- Definizione di un sistema di finanziamento degli interventi mettendo insieme le risorse delle leggi finanziarie 2016, 2017 e 2018
Competenze e funzioni
Il sistema di mobilità nazionale è un sistema integrato e a tal fine concorrono Stato, Regioni, Enti Locali e gli altri soggetti interessati.
Stato
- Viene introdotta una prima scadenza ed un nuovo strumento di pianificazione della circolazione. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge verrà approvato il PIANO GENERALE DELLA MOBILITA’ CICLISTICA che costituisce parte integrante del PIANO GENERALE DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA. Il Piano generale della mobilità ciclisticapuò essere aggiornato annualmente anche al fine di tenere conto delle ulteriori risorse eventualmente rese disponibili.
- La RETE CICLABILE NAZIONALE denominata «BICITALIA» costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della RETE CICLABILE TRANSEUROPEA «EUROVELO». Essa è composta dalle ciclovie di interesse nazionale, compresi i relativi accessori e pertinenze, dedicate ai ciclisti e, in generale, agli utenti non motorizzati. Le infrastrutture della Rete ciclabile nazionale costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale.
Regioni
Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze predispongono e approvano con cadenza triennale, in coerenza con il piano regionale dei trasporti e della logistica e con il Piano nazionale della mobilità ciclistica, il piano regionale della mobilità ciclistica. Il piano regionale della mobilità ciclistica disciplina l’intero sistema ciclabile regionale ed è redatto sulla base dei piani urbani della mobilità sostenibile e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalle città metropolitane, assumendo e valorizzando, quali dorsali delle reti, gli itinerari della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia». Questo ha un diretto collegamento con le azioni del FESR 2014-2020. Il piano regionale della mobilità ciclistica definisce:
- La rete ciclabile regionale, che è individuata in coerenza con la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» ed è caratterizzata dall’integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali regionali a supporto delle altre modalità di trasporto;
- La puntuale individuazione delle ciclovie che ricadono nel territorio regionale incluse nella Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» e le eventuali proposte di integrazione o modifica della suddetta Rete «Bicitalia»;
- Nell’ambito della rete di cui alla lettera a), gli itinerari nelle zone rurali finalizzati alla conoscenza e alla fruizione di sentieri di campagna, delle aree circostanti, dei laghi e dei corsi d’acqua nonché dei parchi, delle riserve naturali e delle altre zone di interesse naturalistico comprese nel territorio regionale;
- Il sistema di interscambio tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto, pubblici e privati, lungo le infrastrutture di livello provinciale, regionale e nazionale;
- Il sistema delle aree di sosta, attrezzate e non attrezzate, e i servizi per i ciclisti, con particolare attenzione ai percorsi extraurbani;
- Gli indirizzi relativi alla predisposizione delle reti ciclabili urbane ed extraurbane, delle aree di sosta delle biciclette, dei provvedimenti relativi alla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, nonché gli interventi necessari a favorire l’uso della bicicletta nelle aree urbane;
- La procedura di recepimento degli indirizzi di cui alla lettera f) negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nei regolamenti edilizi e negli interventi di costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici;
- L’eventuale realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione degli spostamenti in bicicletta e del trasporto integrato tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico.
Provincie e città metropolitane
Sono tenuti ad elaborare piani di interventi finalizzati a finanziare e rendere possibili lo sviluppo della mobilità ciclistica
Comuni
I comuni non facenti parte di città metropolitane e le città metropolitane predispongono e adottano i PIANI URBANI DELLA MOBILITA’ CICLISTICA (BICIPLAN), quali piani di settore dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessari a promuovere e intensificare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. Tra le azioni e gli obiettivi rientrano:
- azioni per incentivare l’uso della bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro;
- interventi per favorire l’integrazione con i servizi di trasporto pubblico;
- azioni per migliorare lasicurezzadei ciclisti;
- azioni percontrastare il furto delle biciclette;
- spazi destinati allasosta delle biciclettee servizi di condivisione delle biciclette (bike-sharing);
- attività di promozione e di educazione alla mobilità sostenibile.
I Comuni sono tenuti, inoltre, a individuare e strutturare sul territorio VELOSTAZIONI ovvero centri per il deposito custodito di biciclette, assistenza tecnica ed eventuale servizio di noleggio anche mediante previsione nei regolamenti edilizi (misure realizzazione di spazi comuni per il deposito di biciclette) e negli altri strumenti urbanistici (parametri di dotazione di stalli per le biciclette).
Ed, infine, i BICIPLAN sono pubblicati in formato di tipo aperto nei siti internet istituzionali dei rispettivi enti.