informareonline-costituzioni

La tutela ambientale nella Costituzione: un passo importante seppur in ritardo

Redazione Informare 25/05/2022
Updated 2022/05/25 at 6:00 PM
6 Minuti per la lettura
I nativi americani dicono “Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli”: cioè siamo responsabili della Natura che non è fonte di sfruttamento economico ma è “Madre Natura” genitrice di ogni specie di vita presente sul Pianeta Terra. Non è un caso che la prima forma di tutela della Natura così intesa si trovi nelle Costituzioni della Bolivia ed Ecuador che prevedono il diritto di “Pachamama” (Madre Natura) ad essere tutelata a prescindere da eventuali danni agli esseri umani. Di contro in Europa la tutela è poco ben definita non solo per la Natura in sé considerata, ma anche per gli esseri umani danneggiati dall’ambiente insalubre a causa dello sfruttamento sfrenato e dei reati perpetrati dalle Ecomafie.
La criminalità organizzata ha contribuito enormemente alla distruzione di molti ecosistemi, devastando l’ambiente sia in modo diretto, basti pensare ai rifiuti tossici interrati in vaste aree della Campania tristemente conosciute come Terra dei Fuochi e al dilagante abusivismo edilizio che ha avuto un impatto devastante sull’ecosistema, sia in modo indiretto, attraverso la corruzione politica che ha indebolito l’azione d’intervento per la tutela ambientale. Se guardiamo all’Europa, l’art. 37 della Carta di Nizza recita: “Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”. Si tratta, pertanto, di una disposizione con mero valore di “indirizzo e di programmazione” che lascia molta discrezionalità di intervento agli Stati nel predisporre tutele ulteriori.
Né ad oggi si è arrivati a sancire un diritto all’ambiente salubre come vero e proprio diritto umano. La Convenzione dei Diritti dell’Uomo si occupa dell’ambiente e del correlato diritto alla salute solo in via incidentale, solo quando coinvolga altri diritti garantiti.

Un esempio emblematico è il caso Di Caprio e altri vs Italia in cui diverse persone fisiche e associazioni, per far valere le gravi violazioni dovute all’inquinamento nel vasto territorio campano della Terra Dei Fuochi, hanno potuto invocare davanti alla Corte di Strasburgo solo gli art 2 e 8 della CEDU (diritto alla vita e diritto al rispetto della vita privata e familiare) e l’articolo 13 della Convenzione (diritto ad un ricorso effettivo), in mancanza di rimedi accessibili ed effettivi in grado di punire le violazioni ambientali lamentate. Se il caso Di Caprio rappresenta una sentenza “pilota” in materia di rifiuti, va detto che esistono molteplici danni ambientali soprattutto collegati ai cambiamenti climatici sui quali l’UE si è impegnata a garantire l’esito positivo dell’attuazione dell’accordo di Parigi, ma allo stato dei fatti ci sono solo proposte e nessuna norma che sanzioni le violazioni all’ambiente e tuteli le persone danneggiate.

Indice
I nativi americani dicono “Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli”: cioè siamo responsabili della Natura che non è fonte di sfruttamento economico ma è “Madre Natura” genitrice di ogni specie di vita presente sul Pianeta Terra. Non è un caso che la prima forma di tutela della Natura così intesa si trovi nelle Costituzioni della Bolivia ed Ecuador che prevedono il diritto di “Pachamama” (Madre Natura) ad essere tutelata a prescindere da eventuali danni agli esseri umani. Di contro in Europa la tutela è poco ben definita non solo per la Natura in sé considerata, ma anche per gli esseri umani danneggiati dall’ambiente insalubre a causa dello sfruttamento sfrenato e dei reati perpetrati dalle Ecomafie.La criminalità organizzata ha contribuito enormemente alla distruzione di molti ecosistemi, devastando l’ambiente sia in modo diretto, basti pensare ai rifiuti tossici interrati in vaste aree della Campania tristemente conosciute come Terra dei Fuochi e al dilagante abusivismo edilizio che ha avuto un impatto devastante sull’ecosistema, sia in modo indiretto, attraverso la corruzione politica che ha indebolito l’azione d’intervento per la tutela ambientale. Se guardiamo all’Europa, l’art. 37 della Carta di Nizza recita: “Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”. Si tratta, pertanto, di una disposizione con mero valore di “indirizzo e di programmazione” che lascia molta discrezionalità di intervento agli Stati nel predisporre tutele ulteriori.Né ad oggi si è arrivati a sancire un diritto all’ambiente salubre come vero e proprio diritto umano. La Convenzione dei Diritti dell’Uomo si occupa dell’ambiente e del correlato diritto alla salute solo in via incidentale, solo quando coinvolga altri diritti garantiti.Alla luce di tale situazione giuridica europea appare perciò illuminante che l’Italia lo scorso 8 febbraio abbia approvato l’inserimento della tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione.All’art. 9 Cost è stato aggiunto l’obbligo della Repubblica di tutelare “l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni” e l’art. 41 dovrebbe garantire che l’iniziativa economica si svolga nel rispetto dell’ambiente. La riforma italiana perciò si ispira alle previsioni delle Costituzioni di Bolivia ed Ecuador, anche la tutela della persona danneggiata da danni ambientali è ancora affidata al Codice dell’Ambiente che è auspicabile possa essere modificato con la riforma costituzionale per colmare tutte le lacune che rendono molto difficile accedere a forme di risarcimento e alla tutela di un diritto umano all’ambiente salubre.
Alla luce di tale situazione giuridica europea appare perciò illuminante che l’Italia lo scorso 8 febbraio abbia approvato l’inserimento della tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione.
All’art. 9 Cost è stato aggiunto l’obbligo della Repubblica di tutelare “l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni” e l’art. 41 dovrebbe garantire che l’iniziativa economica si svolga nel rispetto dell’ambiente. La riforma italiana perciò si ispira alle previsioni delle Costituzioni di Bolivia ed Ecuador, anche la tutela della persona danneggiata da danni ambientali è ancora affidata al Codice dell’Ambiente che è auspicabile possa essere modificato con la riforma costituzionale per colmare tutte le lacune che rendono molto difficile accedere a forme di risarcimento e alla tutela di un diritto umano all’ambiente salubre.

Non è un caso infatti che tale riforma sia stata in parte stimolata dalla partecipazione dell’ex ministro per l’ambiente Costa al corso di formazione sui diritti umani tenuto nel 2018 dalla commissione dell’Ordine degli Avvocati di Napoli coordinata dall’Avv. Mariella Fiorentino. All’Italia perciò va riconosciuto il merito di essere il primo Paese in Europa a prevedere tale tutela nell’ambito dei principi costituzionali, anche con un espresso riferimento alla tutela dell’ecosistema secondo il concetto di “One Health Approach” che ne riconosce la stretta interdipendenza con la salute umana e le esigenze del “buon vivere” al fine di una effettiva tutela della Natura intesa come ecosistema globale di cui l’essere umano è parte e non “padrone”.

Tale aspetto è di fondamentale importanza per la nostra società che, pur consapevole delle catastrofiche conseguenze dei comportamenti inquinanti che come una ruota si stanno già ripercuotendo sulla salute umana, continua a perpetuare uno sfrontato assalto alla Terra incurante di tutto pur di accumulare ricchezza.

di Mariella Fiorentino e Benedetta Guida

TRATTO DA MAGAZINE INFORMARE

N°229 – MAGGIO 2022

Condividi questo Articolo
Lascia un Commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *