informareonline-terzo-settore

Il terzo settore: soddisfare l’interesse pubblico

Redazione Informare 02/05/2019
Updated 2020/05/02 at 6:26 PM
9 Minuti per la lettura

Nel corso degli anni in Italia si sono attuate una serie di riforme del così detto Terzo Settore, al fine di rispondere ad esigenze sociali, civiche, solidaristiche divenute indispensabili perché si sta verificando sempre di più una partecipazione spontanea da parte della collettività a progetti volti all’assistenza e al miglioramento delle condizioni di persone in stato di difficoltà.

Rientrano in tale settore quelle che si definiscono imprese sociali, le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile principale un‘attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Tale definizione è abbastanza chiara ed univoca e ci permette, senza alcun dubbio, di collocare l‘impresa sociale nell‘ambito del settore non profit; formulazione che sta ad indicare la situazione in cui l‘organizzazione è senza scopo di lucro e che può realizzare il profitto ma non distribuirlo.

Nonostante il grande sviluppo ottenuto nel tempo, tale settore è stato spesso frammentario e privo di una definizione giuridica, di una corretta classificazione delle forme e delle organizzazioni, fino alla riforma che nasce a seguito della Legge Delega 106/2016, in conformità con gli artt. 2, 3, 18 e 118 della Costituzione. Prima della riforma si faceva riferimento al libro I, II, V del codice civile. La riforma del libro I del c.c., è richiesta, a gran voce, da tutti coloro che consideravano la disciplina degli enti associativi non abbastanza articolata per far fronte al crescere del fenomeno delle associazioni-imprese. Si vede, prima di tutto, che nel codice civile le associazioni venivano regolate nell’ambito delle persone fisiche e giuridiche, e suddivise a seconda che fossero riconosciute o meno; mentre per le forme di associazione non riconosciute si rimandava alla disciplina dell’art. 600 del c.c.3 del Libro II, in quanto vi era la possibilità di costituirsi tramite un testamento o un atto pubblico. In merito al Libro V, invece, ci si riferisce agli enti societari, quali società cooperative e associazioni mutualistiche, quindi, gli enti societari venivano regolati in modo diverso, principalmente le società cooperative. All’interno del codice civile, infatti, le società cooperative venivano disciplinate come società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte all’albo delle società operative. È importante soffermarsi su un mutamento della visione e siamo passati da una visione individualista ad una collettiva, in quanto con il codice civile si pone uno sguardo maggiore sugli interessi del privato, nonché membro degli enti che lo stesso codice civile regola mentre nel terzo settore si ha come fine l’interesse della comunità, ed è per questo che si ha una visione collettiva, ovvero non incentrata sui singoli.

La legge del 2016 pone, in sostanza, le basi per la vigente Riforma del Terzo settore. Il suo obiettivo era riformare tale settore, l’impresa sociale, e l’intera disciplina del servizio sociale. Si procedeva così, a  rafforzare l’autonomia privata dei cittadini, prevista e disciplinata già dal c.c., ma con una visione più sociale, ecco quindi come l’attenzione si spostata sul perseguimento del bene comune. Tale finalità però, che dovrebbe e/o potrebbe essere raggiunto dal settore pubblico, quale lo Stato, viene demandato ad enti privati con finalità civiche – solidaristiche – di utilità sociale. Con tale Legge si è voluto, quindi, analizzare di nuovo, e allo stesso tempo promuovere sempre più, l’iniziativa autonoma privata in un’ottica non individuale ma sociale.  Si nota come proprio con la L.D. 106/2016 si ha dato l’avvio della riforma in quanto, il legislatore, ha posto le basi affinché il Governo si attivasse per attuarla tramite l’emanazione di due D. Lgs., il 112/2017 inerente le Imprese Sociali, e il 117/2017 riguardante la costituzione del Codice del Terzo Settore (CTS) quale regolatore degli enti del Terzo Settore (ETS) che, in alcuni casi, richiama disposizioni e tratti del D. 112/2017.

Nel D. Lgs. 117/2017 è stato promulgato il “Codice del Terzo Settore” (CTS), nel quale vengono regolati i differenti tipi di enti che svolgono attività con finalità solidaristiche – di utilità sociale, non intesi solamente come fondazioni o associazioni, bensì anche come imprese sociali. Le imprese sociali, però, nel D. 117/2017 vengono solo richiamate poiché sono una tipologia particolare di ente del terzo settore, in quanto in realtà vengono regolate dal D. Lgs. 112/2017.

Per ciò che concerne le novità della nuova disciplina, si può evidenziare l’istituzione di un Registro Unico Nazionale (RUN) per gli enti rientranti, per le caratteristiche, in quelli citati dal Codice del Terzo Settore; si ha anche una definizione di volontario che in precedenza stava ad indicare una persona che effettuava la scelta di far parte di una forma associativa che si occupasse del lato sociale. Dall’art. 17 del D. 117/20116 si evince che il soggetto per essere un volontario non è più condizionato dall’appartenenza ad una forma associativa, bensì è una propria scelta di voler adoperarsi per gli altri e/o la comunità.

Per quanto riguarda, invece, la formazione dell’ente, è necessario che l’atto costitutivo venga consegnato ad un notaio, il quale controllerà se sussistono i termini per la costituzione dell’ente, nonché del patrimonio minimo, per poi depositarlo entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale per iscrivere l’ente nel registro stesso. In riferimento alle attività che tali enti possono svolgere non si devono intendere solo quelle di utilità sociale – solidaristiche, ma vi è la possibilità che svolgano anche un’attività che preveda ricavi o utili. In questo ultimo caso non si hanno problemi nell’identificazione di ente come del terzo settore, in quanto è ammesso che vengano prodotti ricavi e utili dall’attività svolta, ma con la previsione del divieto di distribuzione a membri delle fondazioni, delle associazioni o qualunque tipo di ente del terzo settore. A tal proposito, guardando all’art. 8 del d.21, si può vedere che l’unico obbligo previsto, nel caso in cui si dovessero ottenere ricavi, utili, è, appunto, la destinazione esclusiva all’attività che si svolge, mentre non si ha un divieto di lucro soggettivo.

Un rapporto che si viene ad instaurare e quello tra il Terzo Settore e la Pubblica Amministrazione, che nasce proprio da quelle esigenze di solidarietà e di altruismo che vanno a riempire spazi vacanti lasciati dallo Stato. Infatti le amministrazioni pubbliche svolgono un ruolo di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi di cui la comunità ha necessità, dando la possibilità ai privati di occuparsene e svolgere l’attività principale, ma con il supporto del pubblico. Questo sostegno che viene dato dal pubblico nei confronti dei privati si ha sotto forma di convenzioni o di gare di appalto mettendo a disposizione beni materiali e/o mobili ed immobili, il tutto per raggiungere lo stesso obiettivo: soddisfare l’interesse pubblico.

In Italia vi siano Fondazioni di Comunità nate già da qualche anno ed altre più recenti. Si è constatato, soprattutto dai riscontri ottenuti tramite il contatto diretto delle Fondazioni, che essendo recenti hanno ancora molto lavoro da eseguire per poter giungere ad essere intese come nel contesto statunitense, e cioè erogatrici di finanziamenti e di servizi e di beni, lavorando in completa autonomia, ma che l’impegno per migliorare il proprio operato, nonché le modalità con le quali rapportarsi con la comunità, può trovare un aiuto nella collettività che riceverà un corrisposto beneficio.

di Salvatore Sardella

Condividi questo Articolo
Lascia un Commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *