È stato presentato al Senato della Repubblica lo scorso 14 febbraio 2020 ed annunciato nella seduta n. 192 del 18 febbraio 2020 l’Atto Senato 1721 d’iniziativa governativa firmato dal premier Prof. Giuseppe Conte e dal Ministro senza portafoglio per gli affari europei Vincenzo Amendola che contiene la Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019.
Tale delega viene chiesta in ottemperanza della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che disciplina le modalità di attuazione della normativa europea nell’ordinamento interno attraverso due strumenti legislativi: la legge di delegazione europea, che contiene disposizioni di delega per il recepimento delle direttive comunitarie, e la legge europea che contiene disposizioni volte all’adeguamento della disciplina normativa nazionale all’ordinamento europeo.
Il meccanismo parlamentare di attuazione delle norme europee prevede con riguardo all’attuazione della normativa europea appositi strumenti e procedure regolamentari volte ad assicurare la piena e tempestiva attuazione degli obblighi discendenti da atti giuridici dell’Unione europea, oltre che da pronunce giurisdizionali.
In tal senso la fase discendente di esame e di approvazione delle leggi europee – con il contestuale esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione -, diventano il momento per compiere, in sede parlamentare, una verifica complessiva dell’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’UE da parte dell’Italia. Sui due atti si svolge, infatti, un procedimento di esame congiunto in Commissione ed in Assemblea, pur avendo l’uno natura legislativa e l’altro quella di indirizzo e controllo.
Per quanto riguarda la procedura di esame parlamentare dei disegni di legge europea e di delegazione europea, occorre far riferimento a quanto previsto all’articolo 126-ter del Regolamento della Camera che traccia una procedura speciale che nel dettaglio prevede che il disegno di legge comunitaria (ora: legge europea e di delegazione europea) e la relazione (ora: consuntiva) annuale sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’UE siano assegnati per l’esame generale in sede referente, alla Commissione XIV Politiche dell’Unione europea, e per l’esame delle parti di rispettiva competenza, alle commissioni competenti per materia.
Quindi le Commissioni sono tenute ad esaminare le parti del disegno di legge di propria competenza entro quindici giorni dall’assegnazione, approvando una relazione e nominando un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione XIV Politiche dell’Unione europea. Nello stesso termine sono trasmesse le eventuali relazioni di minoranza presentate in commissione. Le commissioni nel corso dell’esame votano anche degli emendamenti, che allegano alla relazione per la XIV Commissione.
Analogamente, sempre entro quindici giorni, le commissioni esaminano anche le parti di competenza della relazione annuale, approvando un parere. Decorso il termine indicato, la Commissione Politiche dell’Unione europea, entro i successivi trenta giorni, conclude l’esame del disegno di legge e della relazione, predisponendo per ciascun atto una relazione generale per l’Assemblea, alla quale sono allegate, rispettivamente, le relazioni ed i pareri approvati dalle Commissioni.
La XIV Commissione svolge l’esame in sede referente del provvedimento e gli emendamenti approvati dalle singole commissioni si ritengono accolti salvo che la XIV Commissione non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria, ovvero per esigenze di coordinamento generale.
Criteri particolari riguardano l’ammissibilità degli emendamenti: oltre ai princìpi generali contenuti all’articolo 89 R.C.(estraneità all’oggetto della discussione), sono considerati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all’oggetto proprio delle leggi europee, come definito dalla legislazione vigente. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.
Terminata la fase in commissione, i disegni di legge europea e di delegazione europea e la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, approdano all’Assemblea, dove si svolge una discussione generale congiunta e dove possono essere presentate risoluzioni sulla Relazione, che sono votate dopo la votazione finale sul disegno di legge.
Si ricorda, infine, che sul disegno di legge di delegazione europea (e su quello europeo, ove contenga deleghe), si esprime, inoltre, il Comitato per la legislazione, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 6-bis, R.C., dal momento che si tratta di una legge contenente norme di delegazione legislativa.
di Antonio Di Lauro