Il Codice della Strada dispone che è vietato transitare nelle corsie riservate ai mezzi pubblici contrassegnate da apposita segnaletica verticale e orizzontale di colore giallo. In caso di violazione, è prevista sia la sanzione pecuniaria da 81 a 326 euro (art. 7 cds), sia la sanzione accessoria della decurtazione di due punti dalla patente (art. 146, comma 2, cds).
Tale premessa è necessaria poiché andremo a trattare della possibilità o meno di circolazione dei ciclomotori all’interno delle corsie preferenziali riservate al trasporto pubblico.
Il caso in esame, trae origine dall’opposizione a ben dodici verbali di accertamento per infrazione al codice della strada, promossa da un cittadino innanzi al Giudice di Pace di Bologna, il quale, motivando la propria decisione secondo cui “il ciclomotore, in ragione delle ridotte dimensioni del mezzo non risulta idoneo a costituire intralcio alla circolazione dei mezzi pubblici”, accoglieva tutti i ricorsi proposti.
Prima il Tribunale (in grado di appello) e poi la Cassazione (Cass. Ord. 16801/2022), confermavano l’innovativa interpretazione della norma operata dal Giudice di Pace, poiché in effetti, dalla formulazione dell’art. 7 del Codice della Strada, emerge con chiarezza che il legislatore ha ritenuto che la circolazione dei mezzi pubblici possa avvenire nelle corsie a loro riservate senza intralcio alcuno. Intralcio, che potrebbe derivare solo dai veicoli a 4 ruote, per i quali opera chiaramente il divieto. Ne sono dispensati, invece, i mezzi a due ruote, i quali, non solo non sono citati nella predetta norma, ma anche perché, per il loro ridotto ingombro, non possono considerarsi offensivi alla libera circolazione del mezzo pubblico.
Pertanto, è possibile circolare col ciclomotore all’interno delle corsie riservate al trasposto pubblico, purché si osservino tutte le prescrizioni previste dal Codice della Strada, soprattutto quella di “tenere la destra”, procedendo nei limiti di velocità imposti.