Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia

Giancarlo Palmese 11/03/2017
Updated 2017/03/11 at 3:18 PM
8 Minuti per la lettura

Abbiamo ricevuto il Dossier n. 195 “Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia” predisposto dall’ufficio documentazione e studi del gruppo PD della Camera dei Deputati, che qui pubblichiamo.

Il primo obiettivo di questo provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura nella seduta del 9 marzo, è quello di riconoscere piena dignità ai testimoni di giustizia, definirne l’identità e il rapporto con lo Stato perché ancora oggi si fa troppa confusione tra i testimoni di giustizia e i collaboratori di giustizia.
Confondere un testimone con un collaboratore è un’offesa grave, che va evitata, prima di tutto nel lessico e quindi nell’atteggiamento conseguente. Il collaboratore di giustizia, infatti, è un delinquente che decide di negoziare con lo Stato condizioni migliori del trattamento penitenziario, processuale ed economico in cambio di informazioni sui reati che questi abbia commesso o che altri abbiano commesso. Talvolta questo negoziato si apre a seguito di una reale conversione esistenziale, ed è per questo che nella vulgata i collaboratori sono spesso definiti «pentiti». Tutt’altra storia è quella dei testimoni di giustizia, che invece sono persone perbene che hanno subìto un crimine, oppure ne hanno visto commettere uno e decidono di reagire denunciando.
Il secondo obiettivo è quello di definire l’identità dei testimoni di giustizia, di chi, denunciando ciò che ha subito o ciò che ha visto, si mette in una condizione di pericolo talmente concreto, grave e attuale tale da rendere inadeguate le misure di protezione ordinarie. 
Il terzo obiettivo della legge è quello di descrivere il rapporto tra il testimone e lo Stato. Solo i magistrati che, in rapporto con le forze dell’ordine, conducono le inchieste sono in grado di apprezzare l’insorgere del pericolo qualificato e il permanere nel tempo di tale pericolo. Pur essendo, infatti, il nostro sistema di protezione tra i migliori al mondo, frequenti sono i disagi, i traumi veri e propri cui le persone sottoposte alle misure vanno incontro. Questa legge– ha ricordato il relatore Davide Mattiello (PD) –è dedicata
a quegli uomini e a quelle donne che hanno scelto la via della denuncia in un tempo in cui non esisteva nemmeno uno straccio di norma a loro tutela. “A loro e a tutti i testimoni di giustizia che ancora oggi stanno nel sistema di protezione deve andare la riconoscenza della Repubblica italiana, che non ha ancora fatto i conti fino in fondo con la cultura mafiosa, con la cultura dell’omertà, del farsi i fatti propri per evitarsi i problemi, e lo dobbiamo in particolare ad una giovanissima siciliana che alla vendetta mafiosa preferì la giustizia e la legalità, e che per questo si affidò allo Stato, che per lei ebbe il volto e le premure di Paolo Borsellino. Lo dobbiamo a Rita Atria, che scelse di non sopravvivere alla morte di Paolo Borsellino e che ci lasciò l’onere di impedire per il futuro tanta violenza e tanta sofferenza” .
IL PERCHÉ DELL’INTERVENTO
La disciplina in materia di testimoni di giustizia è attualmente contenuta nel decreto-legge 8/1991
(convertito nella L. 82/1991) e relative norme attuative. La necessità dell’intervento è derivata dalle difficoltà – nonostante la novella del 2005 (L. 45 del 2001) che ha introdotto specifiche disposizioni sui testimoni –di inquadrare organicamente tale disciplina nell’ambito della citata legge quadro del 1991, pensata inizialmente per i soli collaboratori di giustizia. Questo intervento legislativo dedica, quindi, ai testimoni di giustizia una normativa speciale volta a sottolineare le differenze con la disciplina
sui collaboratori di giustizia, ponendo rimedio alle numerose criticità emerse nella
prassi.
In particolare, le criticità sulle quali si interviene, sono:
1)
un’insufficiente definizione dello status del testimone;
2)
l’applicazione quasi generalizzata al testimone del solo programma di protezione che
nei fatti comporta lo sradicamento del testimone dal luogo di residenza;
3)
il deficit informativo sui suoi diritti e doveri;
4)
l’inadeguatezza delle diverse misure assistenziali e di reinserimento socio-lavorativo, la
condizione di isolamento del testimone derivante dalla mancanza di referenti certi;
5)
la mancata previsione di un termine di durata delle misure.
IL PERCORSO DELLA RIFORMA
La proposta di legge (26 articoli suddivisi in quattro Capi), a prima firma Bindi, è il frutto di un percorso condiviso da tutte le forze politiche rappresentate in Commissione parlamentare antimafia e raccoglie le criticità rilevate nel corso delle audizioni svolte, poi esplicitate nella Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia (DOC.CXXIII, n. 4) approvate dalla stessa Commissione nella seduta del 21 ottobre 2014.
I CONTENUTI PRINCIPALI DEL PROVVEDIMENTO
Condizioni di applicabilità delle misure di protezione (Capo I – artt. 1 e 2)
Si ridefinisce lo status del testimone di giustizia ai fini della giustificazione dell’applicazione
delle misure speciali di protezione.
Viene innanzitutto definito l’ambito di applicazione della disciplina in esame, precisando che le misure recate dal testo si applichino ai testimoni di giustizia e ad altri soggetti che sono esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenuti con i testimoni stessi.
L’audizione dei testimoni. I testimoni e gli altri protetti potranno comunque sempre – in qualunque momento del programma, anche preliminare – chiedere di essere sentiti personalmente dalla
Commissione centrale e dal Servizio centrale di protezione.
Testimonianza in videoconferenza.
La testimonianza in dibattimento di chi è ammesso al programma preliminare o definitivo di protezione avverrà di regola in videoconferenza. Inoltre viene estesa anche al testimone di giustizia la possibilità di essere ascoltato durante le indagini con incidente probatorio.
Disposizioni finali e transitorie (Capo IV – artt.17-26)
Estensione dell’incidente probatorio Viene modificato l’art. 392 c.p.p. estendendo anche ai testimoni di giustizia la possibilità di essere ascoltati con incidente probatorio durante le indagini preliminari.
Attualmente, tale forma di assunzione della prova è prevista per i soli collaboratori di giustizia.
Aggravante della calunnia.
A chi calunnia allo scopo di usufruire delle misure speciali di protezione la pena è aumentata da un terzo alla metà della pena prevista per la calunnia dall’art. 368 c.p. (reclusione da due a sei anni). Se uno dei benefici è stato ottenuto, l’aumento è dalla metà ai due terzi.
Sito internet del Ministero Previsto che il Ministero dell’Interno istituisca un’apposita sezione del sito internet che fornisca tutte le informazioni sui programmi, sui diritti e doveri del testimone.
Regolamento attuativo.
L’attuazione della presente legge verrà disposta con uno o più regolamenti del Ministro dell’interno, di concerto con quello della giustizia, sentita la Commissione centrale presso il Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 400/1988
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