Ordinanza che distruggeva l’economia e la salute di un intero territorio

Tommaso Morlando 17/02/2018
Updated 2018/02/17 at 3:50 PM
3 Minuti per la lettura

I nostri impianti di depurazione non sono adeguati per trattare rifiuti come il percolato, ma solo rifiuti organici ecco perchè devono essere adeguati. Eppure non sapendo dove eliminare il percolato delle discariche, fecero questa ordinanza che di fatto avveleno ambiente e distruggendo il mare delle nostre coste. Il mare NON è un digestore “naturale” di tutte le schifezze che vengono scaricate e va tutelato come la legge prevede, ecco perchè a mare è possibile scaricare solo acque depurate.
Trovarono la soluzione a danno dei cittadini, anche allora denunciammo in tutte le sedi questi disastri, che lo stesso ministero dell’ambiente autorizzava attraverso l’allora direttore Mascazzini. Poi intervenne finalmente la magistratura ad arrestare e sequestrare gli impianti, ma nel frattempo i danni erano stati fatti. Adesso i fanghi, ancora corruzione e mancanza di soluzioni definitive con progetti adeguati e risolutivi. Ma non conviene, altrimenti se si trovano le soluzioni e tutto funziona come si continuerebbe a lucrare?

Articolo giornalistico del 2010
di Tommaso Morlando

DL 23 maggio 2008, n. 90

Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.

(GU n. 120 del 23-5-2008)

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Art. 10. Impianti di depurazione

  1. Sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti nella regione Campania, le attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali.

  2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all’articolo 18, è autorizzata, per il periodo di tempo strettamente necessario, l’immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, nella misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito, senza maggiori oneri, dal Sottosegretario di Stato e composto da esperti individuati nell’ambito delle amministrazioni statali e regionali competenti per materia, cui non spetta alcun compenso, avente il compito di valutare la presunta entità e durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti impianti.

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