Conoscere i dati e avere relazioni sulla raccolta differenziata di Castel Volturno è impossibile?
I dati del 2022 risultano inesistenti. Nella bacheca del sito del comune Amministrazione Trasparente – Informazioni ambientali, i dati sono fermi a Marzo 2021 in modo corretto e con le relative relazioni come per legge. Sulla questione vi sono solo 4 pdf della raccolta di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023, in cui c’è solo il dato della differenziata che si attesta su una media del 35%.
Ecco svelato il perché i dati vengono omessi: per tenere nascosto il totale fallimento di questa gestione. Da oltre 4 anni, con 2 milioni di attrezzature e mezzi dati dalla regione Campania e 50 unità lavorative sempre della stessa regione si è incredibilmente andati indietro rispetto al passato. Inutile stare a relazionare delle condizioni di mancanza di sicurezza sul cantiere denunciate dagli stessi sindacati, che hanno preannunciato uno sciopero per il 18 Maggio.
Possibile che nessun fulmine che cada dal cielo delle istituzioni e dei controlli colpisca questi irresponsabili che provocano un danno erariale enorme (oltre 1,5 milioni di euro annui) al comune e ai cittadini?
Ogni ulteriore discorso diventa inutile, noi come giornalisti facciamo il nostro lavoro di “guardiani” delle amministrazioni, di qualsiasi colore esse siano, poi tocca agli organi di controllo agire.
Differenzata: cosa dice la Legge
Art. 40 (D. Lgs. 33/2013) Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali 1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3- sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. 2.
Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».